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Solvents digest No 24 - Normativa su importazione ed esportazione di sostanze pericoloseIl tetracloruro di carbonio, il cloroformio e l'1,1,1-tricloroetano sono stati aggiunti all'elenco delle sostanze pericolose per le quali è richiesta la notifica delle esportazioni dall'UE e dagli Stati-membri EEA. Questa modifica segue di un giorno l'entrata in vigore, il 7 marzo 2003, del regolamento 304/2003/CEE, che costituisce la revisione del regolamento 2455/92/CEE. Questa normativa influirà maggiormente sulle esportazioni di cloroformio poiché le esportazioni degli altri due solventi clorurati sono già soggette a controlli, ai sensi del regolamento 2037/2000/CEE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. I membri ECSA devono uniformarsi alla normativa ed avvisare anche distributori e clienti che potrebbero esportare il cloroformio al di fuori della UE. È necessario adottare la seguente linea di azione:le aziende che esportano il cloroformio al di fuori della UE devono avvisare l'Autorità Nazionale Designata (DNA) del Paese di esportazione, fornendo informazioni sul destinatario, oltre ai dati sui rischi associati alla sostanza e sulle misure di sicurezza necessarie. Inoltre, dovranno stilare un rapporto annuale sulle esportazioni. Un elenco delle DNA è disponibile sul sito web della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato preventivo (www.pic.int) poiché il regolamento fa parte della procedura di conformità dell'UE a questa Convenzione. La normativa prevede che ogni esportazione sia accompagnata da una scheda di sicurezza chimica (CSDS). La Commissione intende questo requisito come una necessità di fornire la scheda all'importatore anziché allegarla, nel trasporto,alle merci esportate. La Commissione si attende che questa procedura sia applicata per ogni singola esportazione. L'etichetta dovrà essere redatta secondo le norme dell'Unione Europea a meno che il Paese importatore non avanzi altre richieste. Come stabilito dalla normativa, il responsabile della notifica è l'esportatore. Per quanto sia consigliabile un approccio riconducibile agli Incoterms1, potrebbe non essere semplice applicarlo in funzione delle caratteristiche del contratto. 1 Gli Incoterms sono le definizioni commerciali standard più utilizzate nei contratti di vendita internazionali. Messi a punto e pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, sono alla base del commercio mondiale. |